(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attivita' indispensabile per la salvaguardia della biodiversita' ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanita' degli alveari e promuove l'attivita' apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.