(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 24 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione Friuli Venezia  Giulia,  riconoscendo  l'apicoltura
quale   attivita'   indispensabile   per   la   salvaguardia    della
biodiversita' ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo
delle produzioni agricole, tutela la sanita' degli alveari e promuove
l'attivita' apistica in applicazione  dei  principi  della  legge  24
dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base  delle
caratteristiche del proprio territorio agroforestale e delle  risorse
nettarifere e pollinifere ivi disponibili.